Rifiuti inerti da smaltire per il cantiere del superbonus: le regole per la gestione

Il trasporto (anche se in conto proprio) va sempre effettuato con mezzi autorizzati dall’Albo gestori ambientali.

L’accesso al “superbonus 110%” sta favorendo per fortuna l’apertura di cantieri edili; dal che deriva l’inevitabile produzione di rifiuti da costruzione e demolizione (i cosiddetti “inerti da C & D”). Un flusso importantissimo per il quale in Italia, si ha una produzione di circa 60 milioni di tonnellate/anno (circa il 43% del totale): una frazione chiave per l’economia circolare. Il cantiere è produttore di tali rifiuti e deve gestirli secondo le regole del Dlgs 152/2006 (Codice ambientale) che, stanti le conseguenze sanzionatorie, anche penali, non è mai superfluo riepilogare.

Il cantiere produce soprattutto questi rifiuti: cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche legno, vetro, plastica, miscele bituminose, metalli, terre e rocce, fanghi, cartongesso, materiali isolanti anche contenenti amianto. Tutti identificabili con i codici del capitolo 17 dell’Elenco europeo dei rifiuti di cui all’allegato D, parte quarta, Dlgs 152/2006; si aggiunge il capitolo 15 per gli imballaggi.
Sono sempre rifiuti speciali e per questo il cantiere deve osservare poche ma fondamentali regole: classificarli con l’attribuzione del codice (Cer) e, su questa base, raggrupparli in deposito temporaneo. Da qui, in proprio o tramite terzi, trasportarli presso impianti di trattamento autorizzati o in discarica per rifiuti inerti. Il trasporto (anche se in conto proprio) va sempre effettuato con mezzi autorizzati dall’Albo gestori ambientali e, tranne rare eccezioni, con formulario per il trasporto. Il soggetto che gestisce il cantiere è il produttore del rifiuto quindi se raggruppa i rifiuti nel rispetto delle seguenti regole sul deposito temporaneo non è soggetto ad autorizzazione: divieto di miscelazione e scelta del criterio per condurre il deposito tra temporale (avvio a smaltimento/recupero con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito) e volumetrico (fino a 30 metri cubi, di cui al massimo 10 di rifiuti pericolosi).

Anche se il limite non è superato, la durata non può superare un anno. Occorrono, inoltre, superfici di appoggio impermeabili, etichettatura dei contenitori, cartellonistica con sintetica descrizione del rifiuto, delimitazione dell’area e accesso solo a personale identificato. L’impresa edile che produce «rifiuti da C&D>> non deve tenere il registro di carico e scarico per i rifiuti non pericolosi e se questi sono trasportati dalla stessa impresa che li ha prodotti il registro non occorre neanche per il trasporto. L’obbligo ricorre per i pericolosi e il registro va conservato per tre anni, come il formulario che accompagna il trasporto.

Le regole del Codice ambientale (Dlgs 152/2006), spesso, inducono la pratica dell’abbandono. Per arginarla e massimizzare la captazione di tali rifiuti sul territorio, dal 26 settembre 2020 la modifica al “Codice ambientale” di cui al Dlgs 116/2020 consente ai punti vendita di materiali nuovi per l’edilizia, nel rispetto delle regole sul deposito temporaneo di rifiuti, di accettare gli «inerti da C & D» (articolo 185-bis, comma 1, lett. c).

Fonte: Il Sole 24 Ore